domenica 27 agosto 2017

GUIDA FISCALE PER HOBBISTI: COME VENDERE PRODOTTI HOMEMADE

Questo contributo è dedicato a fare chiarezza in merito alla disciplina fiscale che gli hobbisti devono rispettare per la vendita dei propri realizzati homemade. Le moltissime domande che ci pervengono su questo argomento mostrano come l’attività di vendita di oggetti realizzati da hobbisti generi molta confusione, sia perché la normativa da rispettare è molto variegata (oltre alla normativa nazionale vi sono poi i vari regolamenti regionali), sia perché su internet ci sono molte fonti di informazione, ma non tutte aggiornate o corrette. Cerchiamo, quindi di dare una piccola guida utile a tutti gli hobbisti che vogliono provare a vendere i propri prodotti.

Chi è l’hobbista? – Prima di entrare nel vivo della disciplina è opportuno andare a chiarire chi sono i soggetti che possono essere considerati hobbisti, e come si differenziano dai venditori professionisti? In Italia non esiste una disciplina nazionale che regolamenti l’hobbistica, infatti l’articolo 28 del D.Lgs. 114/98 rimanda alle varie disposizioni regionali che a loro volta definiscono gli hobbisti come operatori non professionali che vendono, propongono, espongono, o barattano, in modo sporadico ed occasionale, prodotti di modico valore, per lo più opere della propria creatività o del proprio ingegno.

In pratica, gli elementi che caratterizzano un hobbista, sono i seguenti:
Vendita, baratto o scambio di prodotti di modico valore, cioè prodotti che non possono in ogni caso avere un valore superiore a €. 250 (il limite in alcune regioni scende fino a €. 100);

Svolge l’attività in modo occasionale, cioè in modo del tutto saltuario (max. 30 giorni l’anno), in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza vincolo di mezzi (ad esempio, rispetto il limite se decido di partecipare a uno/due mercatini l’anno, ma non se pratico tutti i mercatini della regione, ogni settimana);

I ricavi derivanti dall’attività, che devono essere certificati dal rilascio di una ricevuta non fiscale, non possono superare la soglia dei €. 5.000 annui.

Se vi rispecchiate in questi requisiti allora rientrate nella categoria degli hobbisti, ovvero dei soggetti che vendono prodotti realizzati in home made, in maniera non professionale e potete trovare di seguito la guida per vendere in tranquillità i vostri prodotti.

In caso contrario, se non rientrate in questi requisiti, voi siete dei veri e propri venditori professionisti, ovvero soggetti che pur realizzando i propri prodotti in maniera autonoma e artigianale, effettuano un’attività di vendita continuativa ed organizzata a prescindere dalla natura dei beni commercializzati. Se la vostra attività di vendita è continuativa (ad esempio vendete online), se vendete in maniera professionale con un marchio, oppure con un’organizzazione di mezzi (avete un locale, usate pubblicità, cartellonistica, ecc), oppure avete superato la soglia dei €. 5.000 annui, allora siete dei commercianti, e come tali siete soggetti all’obbligo di apertura della partita Iva, all’iscrizione alla Camera di Commercio (sezione commercianti o artigiani), alla presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al vostro Comune, e alla tenuta delle scritture contabili (quest’ultimo obbligo peraltro ha un contenuto differente a seconda del regime fiscale al quale si è assoggettati). Naturalmente in questo caso è indispensabile la consulenza di un Dottore commercialista, che si occupi di affiancarvi sia per gli adempimenti fiscali (dichiarazione dei redditi e tenuta della contabilità), sia per i vari adempimenti amministrativi. Per chi volesse maggiori informazioni ci contatti pure nei commenti.

Hobbisti e ricevuta non fiscale – Come abbiamo appena visto l’hobbista è un venditore occasionale, che per diletto decide di vendere un prodotto che ha realizzato, effettuando un’attività del tutto artigianale (non in serie), e con compensi limitati nel corso dell’anno. Per questi soggetti, quindi, la normativa fiscale è piuttosto semplice. Basterà rispettare poche semplici regole per essere in regola con il Fisco. La prima regola riguarda l’emissione della ricevuta non fiscale. La ricevuta non fiscale è la ricevuta che viene emessa da parte dei privati (non titolari di partita Iva), quando effettuano la cessione di un bene. La ricevuta deve essere emessa al momento di incasso del corrispettivo di vendita, e sulla stessa deve essere sempre apposta una marca da bollo da €. 2,00. La marca da bollo è a carico del cedente, ma può essere addebitata all’acquirente. Per maggiori informazioni sulla compilazione della ricevuta non fiscale e per scaricare una bozza di ricevuta, vi riamando a questo articolo: “Ricevuta: istruzioni per l’uso”.

La seconda regola riguarda la conservazione delle ricevute emesse. Le ricevute, oltre che per attestare l’avvenuta transazione di denaro, rappresentano un documento che vi sarà utile per capire se dovete predisporre la dichiarazione dei redditi. In questa sede non è possibile trattare tutti i casi, ma vi basti sapere che se non avete altri redditi nell’anno, se avete effettuato cessioni sino €. 4.800, siete esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso contrario (se ad esempio siete anche lavoratori dipendenti) dovrete indicare, nel quadro dei redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir, (quadro D del modello 730 o quadro RL del modello Unico), i compensi percepiti dalle vendite di oggetti homemade.

La vendita nei mercatini – Solitamente gli hobbisti che desiderano vendere i propri prodotti, partecipano a mercatini occasionali organizzati da varie associazioni presenti nei vari comuni, oppure dal comune stesso. In questo caso è necessario essere in possesso di tutta la documentazione necessaria per la “vendita temporanea”, da esibire in caso di possibili controlli da parte delle forze dell’ordine:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che il venditore deve presentare presso il Comune dove si svolge, in cui si dichiara di esercitare l’attività di esposizione e vendita di proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa (articolo 4, comma 2, lettera h), D.Lgs. n. 114/98). Non vi è un modello standard, ma potete trovare il modello di vostro interesse presso la pro loco competente per il proprio Comune, oppure presso le varie associazioni che si occupano di promuovere i vari mercatini locali;
Tesserino degli hobbisti. Varie normative regionali o comunali prevedono il rilascio di un tesserino degli hobbisti obbligatorio per esporre le proprie creazioni nei mercatini (il tesserino ha un costo variabile);
Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni, come ad esempio, il pagamento della tassa legata all’occupazione di suolo pubblico.

Come vi sarete accorti è impossibile riassumere tuta la normativa regionale o comunale in dettaglio, in quanto ognuna ha regole proprie. Per questo motivo è sempre opportuno informarsi presso il Comuneove si svolge la manifestazione, oppure presso l’ente che organizza il mercatino. Ricordo agli hobbisti che è possibile partecipare anche a più mercatini durante l’anno, a condizione che non si superino i 30 giorni l’anno in cui si effettua la vendita.

In alternativa alla vendita nei mercatini è possibile utilizzare la formula dei temporary shop, ovvero negozi temporanei, che restano aperti per meno di 30 giorni all’anno, per i quali gli adempimenti amministrativi e fiscali sono molto ridotti. Per maggiori informazioni su questo tipo di attività vi rimando a questo contributo: “Temporary store: guida all’apertura e adempimenti“.

La vendita su internet – Accanto alla tradizionale vendita dei prodotti nei mercatini, molti hobbisti preferiscono provare a vendere sfruttando internet. Ebbene, in questo caso le cose si complicano, ed è necessario prestare molta attenzione. In linea generale, ad un hobbista non è consentito avere un proprio sito internet dove si espongono i propri prodotti se sugli stessi vi sono applicati prezzi di vendita, senza la preventiva apertura di una partita Iva. Attenzione, questo non vuol dire che un hobbista non possa avere un proprio sito vetrina dove espone le proprie creazioni, ma soltanto che se sul sito non possono essere esposti prezzi di vendita, se non si è preventivamente aperto partita Iva. Infatti, il primo aspetto da chiarire è che per il Fisco il soggetto che apre un proprio sito internet per la pubblicizzazione o la vendita di prodotti, e considerato a tutti gli effetti un commerciante, e come tale deve sottostare a tutti gli obblighi fiscali, contabili e amministrativi visti sopra, per i soggetti che devono aprire partita Iva. Chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni su questa disciplina, può trovare aiuto da questo contributo: “Aprire partita Iva per la vendita di beni in e-commerce”.

Per tutti gli altri hobbisti, che invece, non ritengono opportuno, o non sono interessati, alla vendita professionale, è possibile ovviare a tutti questi adempimenti, facendovi ospitare da altri siti web, come vetrina per i vostri oggetti. Infatti, l’hobbista che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere partita Iva, può avvalersi di uno dei tantissimi marketplace, dove esporre i propri prodotti. Vi possono essere marketplace dedicati esclusivamente ad uno specifico settore merceologico, come misshobby.com, etsy.com, e molti altri, oppure marketplace generalisti, destinati ad ospitare vari prodotti e servizi, come e-bay.it, subito.it, ecc. Tuttavia anche in questo caso è necessario prestare la dovuta attenzione, in quanto anche in questo caso la vendita deve essere occasionale, come visto per i mercatini reali (non virtuali). Se l’attività di vendita online è organizzata, abituale (si lasciano prodotti in vetrina sul sito per settimane), e si superano le soglie di vendita di €. 5.000 all’anno, allora anche in questo caso è necessaria l’apertura di una partita Iva.

In conclusione, possiamo dire che per effettuare la vendita di prodotti realizzati home made, è necessario prestare molta attenzione alla normativa civilistica e fiscale in vigore. Per questo motivo, quanti di voi avessero ancora qualche dubbio in merito, possono contattarci tramite i commenti, oppure tramite l’apposito servizio di assistenza online.

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